Statuto - FIALS TREVISO

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Statuto

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Titolo I
DEFINIZIONE


ART. 1
E’ costituita con sede legale in Roma e con sede operativa ed amministrativa nel luogo dove ha dimora il Segretario Generale la Federazione degli operatori della Sanità pubblica e privata e dei lavoratori dell’ex settore Sanità, nonché di tutti i lavoratori a qualunque titolo operanti nelle strutture sanitarie (personale dipendente da ditte appaltatrici di servizi, operatori in CIGS, in mobilità, ecc.) in forza di atto costitutivo del 27/11/1997 per Notaio Pierluigi Saija in Roma (Rep. N. 45100) e dell’atto modificativo del 23/7/1998 per notaio Franco Lupo in Roma (Rep. N. 30662).
La Federazione (già denominata Federazione Nazionale FIALS – Conf. Sal./Sanità) assume la denominazione di “Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità”, successivamente riportata nella forma abbreviata “F.I.A.L.S.”.
Nell’ambito della F.I.A.L.S., per il personale medico e veterinario, nonché per il personale Dirigente non medico è costituita l’Area Medica denominata “F.I.A.L.S. – Medici” e l’Area Dirigenti denominata “F.I.A.L.S. – Dirigenti”.
La F.I.A.L.S. Medici e la F.I.A.L.S. – Dirigenti organizzano anche i Professionisti convenzionati (Medici di base, Pediatri di Base, Medici Universitari, Biologi, ecc.).
La F.I.A.L.S. Servizi organizza i lavoratori dipendenti delle strutture pubbliche e private affidate a cooperative, Società ecc. (Lavanderie, pulizie, cucina, logistica, ecc.).
EE’ data facoltà alla F.I.A.L.S. di concedere l’adesione ad Organizzazioni del Settore Sanità.

Art. 2
La F.I.A.L.S. aderisce ad una Organizzazione Sindacale Confederale purchè autonoma, apartitica, democratica. Detta Confederazione non ha alcun potere di intervento nei confronti dei Dirigenti Apicali, Regionali, Provinciali, Aziendali.

Art. 3
La F.I.A.L.S. è fondata sulla più scrupolosa osservanza dei principi democratici ed è completamente indipendente dai partiti politici e relative e correnti o influenze, nonché da ogni altra ingerenza.
Tutte le cariche sociali sono elettive e tutte le decisioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei presenti in seno ai rispettivi organi competenti.

ART. 4
La F.I.A.L.S. ha il compito di tutelare gli interessi morali, giuridici, economici e professionali inerenti al rapporto di lavoro degli iscritti, siano in servizio o in quiescenza, anche in sede giurisdizionale, e in modo particolare di svolgere la necessaria azione per garantire a tutti gli appartenenti alla categoria un trattamento giuridico ed economico conforme al disposto di cui agli articoli 35 – 36 – 37 3 38 della Costituzione della Repubblica Italiana.

ART. 5
La F.I.A.L.S. si prefigge di concretizzare i propri scopi mediante:
la contrattazione globale del rapporto di lavoro favorendo la stipula di contratti Nazionali del settore socio-sanitario atti a superare la difformitla contrattazione globale del rapporto di lavoro favorendo la stipula di contratti Nazionali del settore socio-sanitario atti a superare la difformità di trattamento eventualmente esistenti, su scala nazionale e locale, tra categorie di lavoratori esercenti attività in istituzioni sanitarie pubbliche e private;
la presenza attiva e sistematica del sindacato in tutte le sedi e istanze e, in particolare, dinanzi agli organi del potere pubblico da cui dipendono scelte sanitarie, sociali ed economiche, onde determinare unitariamente soluzioni coerenti con le esigenze di sviluppo sanitario e sociale del Paese;la presenza attiva e sistematica del sindacato in tutte le sedi e istanze e, in particolare, dinanzi agli organi del potere pubblico da cui dipendono scelte sanitarie, sociali ed economiche, onde determinare unitariamente soluzioni coerenti con le esigenze di sviluppo sanitario e sociale del Paese;
la tutela della dignitla tutela della dignità professionale del lavoratore nell’ambito del proprio posto di lavoro;
la promozione, la sollecitazione e lla promozione, la sollecitazione e l’appoggio a provvedimenti legislativi in materia sanitaria e a provvedimenti che interessano, in genere, tutte le categorie di lavoratori;
la rappresentativitla rappresentatività dei lavoratori iscritti in ogni posto di lavoro, in tutti gli organismi preposto alla gestione dei contratti e alla vigilanza sulla corretta applicazione degli stessi o di leggi, in tutte le commissioni per la stesura di regolamenti interni, delle Aziende Sanitarie, nonché l’intervento per il componimento o la valutzione arbitrale di controversie tra lavoratori e datori di lavoro;
la ricerca di convergenze con altre Organizzazioni Sindacali Confederate e non, nazionali e internazionali stabilendo intese particolari e alleanze permanenti oltre che per problemi del settore, anche per altri di carattere pila ricerca di convergenze con altre Organizzazioni Sindacali Confederate e non, nazionali e internazionali stabilendo intese particolari e alleanze permanenti oltre che per problemi del settore, anche per altri di carattere più generale che investono gli iscritti come unità produttive nel tessuto sociale del Paese.

TITOLO II
Organi della Federazione

ART. 6
Alla F.I.A.L.S. possono iscriversi tutti i lavoratori della sanità, indipendentemente dalla qualifica posseduta e dal rapporto di lavoro instaturato con enti pubblici e istituzioni pubbliche e private.Alla F.I.A.L.S. possono iscriversi tutti i lavoratori della sanità;, indipendentemente dalla qualifica posseduta e dal rapporto di lavoro instaturato con enti pubblici e istituzioni pubbliche e private.
L’iscrizione implica la conoscenza, l’accettazione e il rispetto delle norme previste dal presente statuto, nonché, per le Organizzazioni aderenti, l’adeguamento alle strutture della F.I.A.L.S..
Si considerano iscritti coloro che possono comprovare la sottoscrizione della delega di adesione e rappresentanza. Si considerano iscritti coloro che possono comprovare la sottoscrizione della delega di adesione e rappresentanza.
A ciascun iscritto viene rilasciata la tessera di appartenenza al Sindacato.A ciascun iscritto viene rilasciata la tessera di appartenenza al Sindacato.
La quota associativa è assolutamente personale ed intrasmissibile.
Si considerano inoltre iscritti della F.I.A.L.S., ad ogni effetto di legge e del presente Statuto, anche i lavoratori iscritti alle Organizzazioni Sindacali facenti parte della stessa.Si considerano inoltre iscritti della F.I.A.L.S., ad ogni effetto di legge e del presente Statuto, anche i lavoratori iscritti alle Organizzazioni Sindacali facenti parte della stessa.

ART. 7
La FIALS promuove la costituzione:
di un Sindacato dei lavoratori pensionati, gidi un Sindacato dei lavoratori pensionati, già dipendenti dalle strutture di cui al precedente art. 6;
di Coordinamenti Sindacali relativi a specifiche professionalitdi Coordinamenti Sindacali relativi a specifiche professionalità operanti nella sanità;;
di una Associazione denominata Centro Servizi FIALS che assume la qualifica di Organizzazione non lucrativa di attivitdi una Associazione denominata Centro Servizi FIALS che assume la qualifica di Organizzazione non lucrativa di attività sociale di cui al D.L. 460/97 e successive integrazioni e modifiche;
di un Centro per la Formazione e ldi un Centro per la Formazione e l’Aggiornamento Professionale, finalizzato all’accrescimento professionale e culturale di tutti gli operatori della Sanità;
di un Ente di promozione turistica nazionale ed internazionale;di un Ente di promozione turistica nazionale ed internazionale;
di un Ente Cooperativistico;di un Ente Cooperativistico;
I Coordinamenti Sindacali sono costituiti con deliberazione della Segreteria Generale;I Coordinamenti Sindacali sono costituiti con deliberazione della Segreteria Generale;
L’attività e i Coordinamenti Sindacali è disciplinata da appositi regolamenti adottati dalla Segreteria Generale.

ART. 8
Il Sindacato FIALS Il Sindacato FIALS – Pensionati, la FIALS – Medici, la FIALS Dirigenti e le Organizzazioni appartenenti alla FIALS, sono a tutti gli effetti strutture integrate della FIALS;
I Dirigenti della FIALS I Dirigenti della FIALS – Pensionati, della FIALS – Medici, della FIALS – Dirigenti e delle Organizzazioni appartenenti alla FIALS sono a tutti gli effetti dirigenti della FIALS;
Un rappresentante degli Organismi di cui allUn rappresentante degli Organismi di cui all’art. 7 fa parte di diritto del Consiglio Nazionale e, ove presenti nelle realtà periferiche, anche dei Consigli Regionali, Provinciali e Aziendali.

Titolo III
Organi Centrali

ART. 9
Sono organi centrali della FIALS:
Il Congresso Nazionale;
Il Presidente della Federazione;
Il Segretario Generale;
Il Consiglio Nazionale;
La Segreteria Nazionale;
Il Collegio dei Probiviri;
ART. 10
Le riunioni di tutti gli organi centrali e periferici sono valide qualora siano presenti la metLe riunioni di tutti gli organi centrali e periferici sono valide qualora siano presenti la metà più uno dei Componenti.
Tutte le riunioni sono disposte in prima ed in seconda convocazione, a distanza di almeno unTutte le riunioni sono disposte in prima ed in seconda convocazione, a distanza di almeno un’ora l’una dall’altra. Qualora non sia espressamente previsto, la riunione in seconda convocazione si intende comunque disposta dopo un’ora. Le riunioni in seconda convocazione sono valide purché siano presenti almeno un terzo dei componenti. Ogni convocazione è comunicata con preavviso di almeno gg. tre liberi salvo i casi di motivata urgenza, nei quali il preavviso può essere ridotto a 24 ore.
Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di paritTutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi, a norma di Statuto, presiede l’Organo deliberante.
Le spese per la partecipazione alle riunioni degli Organi Centrali e Periferici della FIALS sono a carico della Segreteria Provinciale di ciascun componente.Le spese per la partecipazione alle riunioni degli Organi Centrali e Periferici della FIALS sono a carico della Segreteria Provinciale di ciascun componente.

ART. 11
Per comprovate esigenze sindacali, le Segreterie degli Organi Centrali e Periferici della FIALS possono disporre la cooptazione di altri componenti negli organismi statutari di rispettiva competenza. Per comprovate esigenze sindacali, le Segreterie degli Organi Centrali e Periferici della FIALS possono disporre la cooptazione di altri componenti negli organismi statutari di rispettiva competenza.
Le cooptazioni disposte a livello regionale sono efficaci previa ratifica della Segreteria Generale.Le cooptazioni disposte a livello regionale sono efficaci previa ratifica della Segreteria Generale.
Le cooptazioni disposte a livello provinciale sono efficaci previa ratifica della Segreteria Regionale se costituita, in assenza di tale organismo, dalla Segreteria Generale.Le cooptazioni disposte a livello provinciale sono efficaci previa ratifica della Segreteria Regionale se costituita, in assenza di tale organismo, dalla Segreteria Generale.
Le cooptazioni a livello Aziendale sono efficaci previa ratifica della Segreteria Provinciale. Le cooptazioni a livello Aziendale sono efficaci previa ratifica della Segreteria Provinciale.
Le cooptazione di cui ai commi 3 e 4 vanno notificate alla Segreteria Regionale, se costituita: Le cooptazione di cui ai commi 3 e 4 vanno notificate alla Segreteria Regionale, se costituita:
In caso di costituzione di nuove Segreterie, in via eccezionale, ove ne sussistano i presupposti, lIn caso di costituzione di nuove Segreterie, in via eccezionale, ove ne sussistano i presupposti, l’incarico di Segretario, provvisoriamente e fino alla celebrazione del Congresso, può essere ricoperto anche da un sindacalista non dipendente da strutture sanitarie.
L’incarico di cui al comma precedente deve essere conferito solo dall’organo statutario sovraordinato.

ART. 12
Il Congresso Il Congresso è il massimo Organo deliberante della FIALS. Esso si riunisce in via ordinaria, di norma, ogni cinque anni su convocazione del Consiglio Nazionale, e in via straordinaria, su richiesta di almeno il 50% degli iscritti
La richiesta di convocazione straordinaria deve indicare gli argomenti che si propongono per la discussione.La richiesta di convocazione straordinaria deve indicare gli argomenti che si propongono per la discussione.
L’avviso di convocazione deve, in ogni caso, contenere l’ordine del giorno, e dovrà essere diramata a cura del Consiglio Nazionale alle Segreterie Regionali e Provinciali almeno 30 giorni della data stabilita per il Congresso.

ART. 13
Intervengono di diritto al Congresso, con poteri deliberativi in rappresentanza degli iscritti, i delegati eletti dalle assemblee Provinciali, in rapporto di 1 ogni 100 iscritti o frazione superiore a 60, in ogni caso dovrIntervengono di diritto al Congresso, con poteri deliberativi in rappresentanza degli iscritti, i delegati eletti dalle assemblee Provinciali, in rapporto di 1 ogni 100 iscritti o frazione superiore a 60, in ogni caso dovrà essere garantito almeno un delegato per ogni provincia anche con un numero di iscritti inferiore alle 60 unità.
I componenti della Segreteria Generale partecipano di diritto al Congresso con diritto di voto. I componenti della Segreteria Generale partecipano di diritto al Congresso con diritto di voto.
I componenti del Consiglio Nazionale, il Collegio dei Probiviri partecipano al Congresso con diritto di voto nel caso in cui siano designati quali delegati eletti.I componenti del Consiglio Nazionale, il Collegio dei Probiviri partecipano al Congresso con diritto di voto nel caso in cui siano designati quali delegati eletti.
Le votazioni del Congresso hanno luogo sulla base del numero degli iscritti rappresentati.Le votazioni del Congresso hanno luogo sulla base del numero degli iscritti rappresentati.
Al Congresso possono partecipare tutti coloro che abbiano versato i contributi sindacali alla FIALS da un Congresso allAl Congresso possono partecipare tutti coloro che abbiano versato i contributi sindacali alla FIALS da un Congresso all’altro.
Le spese di viaggio e soggiorno per i delegati sono a carico delle rispettive Segreterie Provinciali.Le spese di viaggio e soggiorno per i delegati sono a carico delle rispettive Segreterie Provinciali.

ART. 14
Il Congresso è valido quando siano rappresentati almeno il 50% più uno degli iscritti alla FIALS e decide a maggioranza dei voti rappresentati.

ART. 15
Il Congresso può modificare lo Statuto; per le deliberazioni su modifiche statutarie occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti presentati al Congresso; il Congresso si pronincia sull’attività passata e fissa le direttive generali dell’attività futura.

ART. 16
I compiti del Congresso sono:
eleggere il Segretario Generale;
eleggere i Componenti del Consiglio Nazionale;
eleggere il Collegio dei Probiviri.
Le decisioni del Congresso sono impegnative e vincolanti per tutti gli iscritti.

ART. 17
Il Consiglio Nazionale è l’Organo deliberante della FIALS tra un Congresso e l’altro.
Esso Esso è composto da 160 componenti eletti dal Congresso.
Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria, subito dopo il Congresso ed almeno una volta ogni 12 mesi.
In via straordinaria viene convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti ed ogni qualvolta il Presidente della FIALS ne ravvisi lIn via straordinaria viene convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti ed ogni qualvolta il Presidente della FIALS ne ravvisi l’opportunità, sentita la Segreteria Generale.
Le spese di viaggio e soggiorno per i componenti del Consiglio Nazionale sono a carico delle rispettive Segreterie Provinciali.Le spese di viaggio e soggiorno per i componenti del Consiglio Nazionale sono a carico delle rispettive Segreterie Provinciali.

ART. 18
Compiti del Consiglio Nazionale sono:
eleggere la Segreteria Generale;
dare direttive affinchè siano attuate le deliberazioni congressuali;
deliberare su tutte le questioni organizzative;
ratificare le deliberazioni dei bilanci consuntivi redatti ed approvati dalla Segreteria Generale.ratificare le deliberazioni dei bilanci consuntivi redatti ed approvati dalla Segreteria Generale.
ART. 19
Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono valide se adottate con la partecipazione di almeno la metLe deliberazioni del Consiglio Nazionale sono valide se adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione e con la sola partecipazione di un terzo dei componenti in seconda convocazione. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente della FIALS e, in assenza di esso, dal Segretario Generale o di chi ne fa le veci.

ART. 20
La Segreteria Generale rappresenta legalmente la FIALS ed attua l’azione sindacale secondo le direttive fissate dal Congresso e dal Consiglio Nazionale.
Sono compiti della Segreteria Generale:
curare i collegamenti con le Segreterie dei Sindacati Nazionali e con le Segreterie Regionali e Provinciali della Federazione;curarre i collegamenti con le Segreterie dei Sindacati Nazionali e con le Segreterie Regionali e Provinciali della Federazione;
adottare gli Statuti ed i Regolamenti di cui all’art. 7;
nominare i responsabili degli Organismi di cui all’art. 7;
redigere ed approvare il bilancio consuntivo;
nominare i delegati al Congresso Confederale e negli Organismi internazionali;nominare i delegati al Congresso Confederale e negli Organismi internazionali;
designare i propri rappresentanti in seno alle Commissioni e nei Consigli di Amministrazione in cui sia prevista la rappresentanza sindacale;
deliberare su tutte le questioni amministrative della Federazione;
deliberare l’adesione o revoca ad una Confederazione sindacale purché autonoma, apartitica e democratica.
ART. 21
Al Segretario Generale appartiene la rappresentanza legale della FIALS e la cura degli atti a rilevanza esterna che non siano di interesse specifico e competenza delle singole Segreterie Regionali e Provinciali; egli coordina le attività della Segreteria Generale ed assicura unicità di indirizzo alla FIALS nel rispetto dello Statuto e dei fondamentali principi di democrazia interna.
Al Segretario Generale, nei casi di effettiva necessità allorchè risulti leso il buon nome ed il prestigio della FIALS e risulti altresì un’azione in contrasto con le impostazioni e le finalità statutarie e programmatiche della FIALS può nominare gestioni commissariali, da sottoporre alla ratifica della Segreteria Generale.
Analoga gestione straordinaria può essere adottata dal Segretario Generale e ratificata dalla Segreteria Generale per inadempienze contributive.
Il Segretario Generale convoca il Collegio Nazionale dei Probiviri per l’adozione di provvedimenti disciplinari e, nei casi più gravi, adotta in via immediata le misure cautelari della sospensione della Carica e/o dell’iscrizione al Sindacato; analogamente Regolamento del Collegio Nazionale dei Probiviri è lo statuto della Federazione.
Tali provvedimenti devono essere comunicati agli interessati, i quali devono essere deferiti dal Collegio Nazionale dei Probiviri per l’azione dei provvedimenti definitivi.

ART. 22
La Segreteria Generale è composta da 10 componenti, oltre il Segretario Generale.
La Segreteria Generale elegge nel proprio ambito:
Il Presidente della Federazione.
Un Segretario Generale Aggiunto
Un Vice Segretatrio Generale.
Un Segretario Amministartivo – Tesoriere
La Segreteria Generale può altresì, conferire ai propri componenti incarichi e competen- ze per specifici settori ed attività.
In caso di assenze o impedimento di natura temporanea del Segretario Generale, le relati ve funzioni sono esercitate dal Segretario Generale Aggiunto.
Il Segretario Generale Aggiunto, in caso di dimissioni, assenza o impedimento, di natura permanente del Segretario Generale, ne assume la carica a tutti gli effetti, fino alla celebra-zione del Congresso nei termini statutari.
Al Segretario Amministrativo fanno capo tutti i rapporti obbligatori tra la FIALS, da un lato, e gli iscritti e/o le Segreterie periferiche e/o le Organizzazioni sindacali aderenti, dall’altro, per quanto riguarda i contributi.
ART. 23
Il Presidente della FIALS presiede, convoca e coordina l’attività del Consiglio Nazionale, d’intesa con la Segreteria Generale.

ART. 24
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è costituito da 3 componenti effettivi e due supplenti, tutti eletti dal Congresso.
Il Collegio dei Probiviri decide sui procedimenti disciplinari promossi dal Segretario Generale. Allo stesso tempo vengono inoltre deferite controversie fra gli associati e fra questi gli organismi esterni e/o ad azioni giudiziarie. Su tali controversie il Collegio dei Probiviri svolge funzione di bonario componimento e se espressamente delegato dalle parti di arbitro secondo equità.
La carica di Probiviro Nazionale è incompatibile con qualsiasi altro incarico sindacale nazionale.
Il Collegio decide con l’intervento del Presidente e di due componenti.
In caso di assenza del Presidente le sue funzioni vengono espletate dal componente più anziano di età.
Il Collegio ricevuti gli atti relativi a procedimenti di sua competenza, dà corso, senza indugio alle necessarie istruttorie per l’accertamento dei fatti e relative contestazioni.
Lo stesso può erogare le seguenti sanzioni disciplinari:
Richiamo scritto.
Deplorazione con Diffida.
Sospensione fino a 12 mesi con destituzione da eventuali incarichi.
Espulsione.
Le decisioni del Collegio sono motivate e comunicate per iscritto.
Titolare dell’azione disciplinare è la Segreteria Generale.
Le deliberazioni dei Probiviri sono trasmesse alla Segreteria Generale.
TITOLO IV

ART. 25
La FIALS è articolata nel territorio nazionale su base federale con strutture Regionali, Provinciali e Aziendali. Le strutture periferiche (Regionali, Provinciali e Aziendali) gestiscono autonomamente i beni ed i contributi sindacali di loro competenza così come stabilito dal regolamento nazionale.
A ciascun livello territoriale sono previsti i seguenti Organi:
Il Congresso;
Il Segretario;
La Segreteria.
Dei Congressi Regionali e Provinciali va data preventiva comunicazione a pena di nullità, alla Segreteria Generale, alla quale è data facoltà di intervenire con un proprio componente.
Dei Congressi Aziendali va data preventiva comunicazione, a pena di nullità, alla competente Segreteria Provinciale, alla quale è data facoltà di intervenire con un proprio componente. Della celebrazione del Congresso va altresì data comunicazione alla Segreteria Regionale.
ART. 26
Il Congresso di norma è convocato dalla Segreteria ogni 5 anni in via ordinaria, e in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio ne ravvisi la necessità, o, comunque ne faccia richiesta il 50% più 1 degli iscritti aventi titolo.
Il Congresso elegge il Segretario ed il Consiglio.
Il Congresso si pronuncia su tutti i problemi inerenti l’attività sindacale.
A ciascun livello la FIALS è rappresentata dal Segretario territorialmente competente.
Tutti gli Organi periferici sono autonomi rispetto alle Unioni Confederali e rispondono solo ai competenti Organi della Federazione statutariamente sovraordinati.
Ogni Segreteria può conferire ai propri componenti incarichi e competenze per specfici settori ed attività.
ART. 27
Al Congresso Regionale partecipano di norma i delegati in ragione di uno ogni 30 iscritti.
Il Consiglio Regionale si riunisce almeno due volte l’anno ed è composto di un numero di componenti eletti dal Congresso non superiore a 40.
Fanno altresì parte di dirtto del Consiglio Regionale i Segretari Provinciali.
Il Consiglio Regionale nella sua prima riunione elegge i componenti della Segreteria Regionale, in numero non superiore a 8.
Il Consiglio Regionale ratifica le deliberazioni dei bilanci consuntivi redatti ed approvati dalla Segreteria Regionale.
ART. 28
La Segreteria Regionale nella sua prima riunione elegge:
Il Segretario Regionale;
un Segretario Regionale Aggiunto;
un Vice Segretario Regionale;
un Segretario Amministrativo – Tesoriere;
un Segretario Organizzativo.

L’attività delle Segreteria Regionali deve essere svolta, solo ed unicamente con i contributi delle Segreterie Provinciali e nei limiti fissati dal Congresso Regionale e dal Consiglio Regionale.
La Segreteria Regionale, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Regionale coordina l’attività sindacale nell’ambito della Regione.
Tratta con l’Ente Regione e con gli altri Organismi a livello regionale.
Approva il bilancio consuntivo.

ART. 29
In ogni Provincia è costituita una Struttura Sindacale cui fanno capo i lavoratori iscritti alla FIALS.
Il massimo Organo deliberante della Struttura provinciale è il Congresso Provinciale degli iscritti.
Al Congresso Provinciale, di norma, partecipano i delegati in ragione di uno ogni 30 iscritti.
Il Congresso Provinciale procede alla elezione:
del Segretario Provinciale;
del Consiglio Provinciale;
dei delegati al Congresso Nazionale.
Si pronuncia su tutti i problemi inerenti all’attività sindacale.
Le Federazioni Provinciali rispondono direttamente alla Federazione Nazionale in materia contributiva nella misura fissata dalla stessa ed alla Segreteria Regionale per la competenza sindacale.

ART. 30
Il Consiglio Provinciale, eletto dal Congresso, si riunisce di norma due volte l’anno ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
La durata del mandato è di 5 anni.
Il Consiglio Provinciale, nella sua prima riunione, provvede ad eleggere almeno altri 4 componenti della Segreteria Provinciale, tra cui:
Il Segretario Provinciale Aggiunto;
Il Vice Segretario Provinciale;
Il Segretario Organizzativo;
Il Segretario Amministrativo.
Ad esso compete:
Di deliberare sull’attività sindacale.
Inviare alla Segreteria Generale e Regionale il verbale di nomina della Segreteria Provinciale.
Il Consiglio Provinciale ratifica le deliberazioni dei bilanci consuntivi redatti ed approvati dalla Segreteria Provinciale.
Il Consiglio Provinciale, inoltre, nell’interesse degli iscritti locali, informata obbligatoriamente la Segreteria Generale e Regionale, può proclamare lo stato di agitazione ed indire azioni di sciopero sia a carattere provinciale che aziendale.

ART. 31
La Segreteria Provinciale, eletta dal Consiglio Provinciale, è composta dal Segretario e dagli altri componenti eletti dal Consiglio Provinciale.
La Segreteria Provinciale, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Provinciale, cura l’attività sindacale nell’ambito della Provincia, tratta con le Amministrazioni locali, è responsabile della organizzazione in sede provinciale e deferisce alla Segreteria Generale, per eventuali provvedimenti disciplinari comportamenti degli iscritti lesivi del buon nome della FIALS. Essa promuove le azioni (ex art. 28 L. 330/70) in qualità di legale rappresentante dell’organismo locale dell’Associazione sindacale ai sensi della citata norma.
La Segreteria Provinciale può, in via provvisoria ed immediata, adottare provvedimenti di sospensione.
L’attività sindacale della Segreteria Provinciale deve essere svolta solo ed unicamente con i contributi degli associati e nei limiti consentiti dagli stessi.

ART. 32
Le entrate della FIALS sono costituite:
dall’ammontare dei contributi versati dalle Amministrazioni pubbliche, dagli Enti, Associazioni, Aziende private, Società o Ditte, mediante trattenuta sullo stipendio di lavoratori per le deleghe da essi sottoscritte, anche a favore delle singole Associazioni costituenti la Federazione FIALS o a favore della Federazione stessa. Tutte le deleghe sottoscritte dagli Associati a favore delle singole associazioni facenti parte della Federazione, a far data dalla costituzione della medesima, sono imputate indistintamente alla Federazione FIALS che succede effettivamente nella titolarità delle medesime con decorrenza 28/11/1997.
Dagli interessi attivi e da altre eventuali rendite.
Da contributi e finanziamenti in conformità a disposizioni di legge.

ART. 33
L’attività sindacale connessa alle cariche sociali ricoperte, è svolta senza diritto ad alcun compenso.

ART. 34
Le uscite sono costituite:
Dalle spese di organizzazione e di amministrazione (stampa, propaganda, rimborso spese, rappresentanza, fitti, ecc.).
Dalle spese eventualmente dichiarate obbligatorie, dalle competenti autorità, per effetto di leggi e regolamenti.
Tutte le altre spese sono facoltative e debbono avere per oggetto servizi, uffici o attività di interesse della FIALS o degli iscritti.

ART. 35
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utile o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 36
Ciascuna Segreteria Provinciale e Regionale redige ed approva annualmente un rendiconto economico e fiananziario che viene ratificato dai rispettivi organi consiliari di riferimento.
ART. 37
In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio deve essere devoluto all’eventuale struttura confederale alla quale la stessa aderisce al momento dello scioglimento ovvero ai fini di pubblica utilità secondo le determinazioni del Congresso Nazionale che delibera lo scioglimento, sentiti i congressi periferici.

ART. 38
Le strutture Regionali, Provinciali e Aziendali rispondono collegialmente di fronte a terzi, soltanto degli impegni che il rispettivo Segretario responsabile ha assunto direttamente, previa delibera dell’organo competente. In mancanza di specifico deliberato, risponde in proprio ed in via esclusiva colui che ha assunto e sottoscritto l’impegno. Gli impegni assunti da ciascuna Struttura non comportano responsabilità per le strutture sovraordinate; in ogni caso le Segreterie Regionali, Provinciali e Aziendali non possono sottoscrivere contratti di locazione, aprire c/c postali o bancari in nome e per conto della FIALS senza la preventiva autorizzazione della Segreteria Generale.

ART. 39
Il Congresso delega la Segreteria Generale ad apportare eventuali modifiche che si renderanno necessarie al presente Statuto anche in virtù di adeguamento a disposizioni legislative che potrebbero intervenire successivamente alla data di approvazione. Tali modifiche dovranno essere ratificate dal Congresso Nazionale.

TITOLO V

ART. 40
LA FIALS cura la pubblicazione di un proprio Organo di stampa periodico.
Il Direttore dello stesso è il Segretario Generale della FIALS.
La Segreteria Generale nomina il Comitato di Redazione ed il Direttore Responsabile.

ART. 41
RINVIO E DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme contemplate dalle vigenti disposizioni civili e penali.
In conformità a quanto deciso dal Direttivo Nazionale e dall’Assemblea Congressuale della Federazione Nazionale FIALS/Confsal in data 29 – 31/10/2000, continuano ad applicarsi tutte le norme dello statuto previgente non in contrasto con le disposizioni che precedono fino alla definitiva integrazione delle predette organizzazioni sindacali, allo scioglimento delle stesse e alla completa adozione della delega unitaria. Vengono in particolare confermate le disposizioni di cui agli artt. 13, 14 e 21, primo, secondo e terzo comma dello Statuto depositato in data 23/07/1998, che vengono allegate al presente Statuto e dello stesso sono da considerarsi parte integrante.

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